RIFIUTI: I CITTADINI DEVONO ESSERE RIMBORSATI

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La sentenza della Corte di Cassazione del 9 marzo 2012 fa nuovamente chiarezza su quanto non c’era bisogno di ribadire ulteriormente: l’Iva sulla Tia 1 (tassa rifiuti) non è dovuta perché si tratta di un tributo. Quest’ultima sentenza va ad aggiungersi alla già cospicua mole di sentenze di vario grado che si sono prodotte in Italia dal lontano 2009, quando la Corte Costituzionale aveva posto la prima pietra su cui si sono fondate tutte le istanze di rimborso che gli italiani hanno presentato. Poi erano seguite altre sentenze di segno contraddittorio. L’ultimo pronunciamento della Cassazione dà un nuovo importante argomento da utilizzare nell’istanza di rimborso. Ma attenzione, dal momento che le sentenze non sono legge, la restituzione dei soldi non sarà automatica.


La prima sentenza della Corte Costituzionale

Con la sentenza 238 del 2009 la Corte Costituzionale aveva riconosciuto la natura tributaria della Tia (Tariffa igiene ambientale), con la conseguenza di non poter essere assoggettata ad Iva. Per quasi un anno i Comuni erano andati avanti in ordine sparso nel concedere o no i rimborsi e nel continuare o no ad applicare l’Iva, anche perché il Governo non aveva mai preso una decisione definitiva in merito. Nel 2010, rispondendo a un interpello presentato dalla Trevisoservizi, l’Agenzia delle entrate aveva chiarito che l’Iva non doveva essere applicata alla Tia, in quanto tributo. Ma una circolare del dipartimento delle Finanze aveva quindi stabilito che la Tia aveva natura non tributaria e come tale soggetta a Iva. Altroconsumo aveva presentato una petizione, firmata da 11mila persone con la quale si chiedeva al Governo di prendere una decisione definitiva, in linea con la sentenza della Corte Costituzionale, e di riconoscere ai contribuenti il diritto al rimborso dell’Iva pagata negli anni passati.  

I successivi pronunciamenti dei Giudici

Nel frattempo, diversi Giudici di pace e Commissioni tributarie si sono espressi sulla questione, in risposta a ricorsi presentati dai singoli contribuenti. Sentenze contraddittorie. Ora la sentenza della Cassazione, che rappresenta un importante punto a favore dei consumatori.

Cosa fare? 

Per richiedere il rimborso e la cessazione immediata dell’applicazione dell’IVA, invitiamo gli aventi diritto a recarsi presso uno degli sportelli della Federconsumatori dislocati su tutto il territorio nazionale, dove potranno compilare degli appositi moduli e dove riceveranno le informazioni o l’assistenza necessaria. Altrimenti potete scaricare il modulo, della stessa associazione, qui allegato, e spedirlo all’ATO che emette le bollette.

 

Scarica Modulo richiesta rimbroso Iva 

 

Per maggiori informazioni www.federconsumatori.it