Associazione Culturale Symmachia
contro tutte le tirannidi
__________
STATUTO
Art. 1 – Denominazione, natura, durata
E’ costituita in Adrano, presso via Regina Margherita n. 98, l’Associazione Culturale denominata “Symmachia” organizzazione non lucrativa d’utilità sociale, in breve denominata anche come Associazione “Symmachia”.
L’Associazione è libera, aperta, democratica, autonoma, apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro.
Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Ogni eventuale avanzo di gestione sarà integralmente reinvestito per il perseguimento delle attività statutariamente previste.
La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea degli Associati.
E’ escluso espressamente ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
Tra gli Associati non vi sono disparità e/o discriminazioni di sesso, religione, razza, lingua, opinioni politiche, condizioni personali, sociali ed economiche.
Art. 2 – Finalità
L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale mediante:
– la tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla L. n. 1089/39, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. n. 1409/63;
– la tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 22/97;
– promozione della cultura e dell’arte;
– tutela dei diritti civili;
– istruzione e formazione;
– ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
– attività di sport dilettantistico;
– promozione e valorizzazione di politiche in favore dei giovani, specie dei soggetti disagiati;
L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione, potrà, tra l’altro, possedere e/o gestire e/o prendere e/o dare in locazione strutture, impianti ed altri beni, sia mobili sia immobili, stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, purché tali attività siano direttamente connesse agli scopi associativi.
Art. 3 – Mezzi
L’Associazione persegue con ogni mezzo legittimo le finalità previste dall’art. 2. dello Statuto, tra questi:
a. sito web, blog, social network;
b. testata giornalistica dell’Associazione – foglio informativo cartaceo e/o telematico – manifesti – volantini;
c. convegni – conferenze – dibattiti – manifestazioni – organizzazione di corsi di formazione, mostre – realizzazione di attività teatrali, sociali e ricreative – iniziative legate al mondo giovanile;
d. adesione a progetti e a bandi europei, nazionali, regionali, provinciali, comunali o di altri Enti, inerenti le finalità dell’Associazione;
e. interventi su testate giornalistiche della carta stampata, della tv, della radio, del web – utilizzo di eventuale canale televisivo-satellitare dell’Associazione.
f. promozione nelle scuole di ogni ordine e grado di opere formative e didattiche per introdurre e/o approfondire tematiche d’interesse civico e di respiro europeo;
g. iniziative di studio e di ricerca;
h. accordi e gemellaggi con enti pubblici, associazioni, gruppi, movimenti, comitati che perseguano i medesimi obiettivi;
i. redazione, traduzione, diffusione di dispense, riviste, libri e altro materiale informativo e di documentazione di interesse scientifico-ambientale, storico-architettonico, sociale-politico;
j. il rispetto, la conservazione e la divulgazione delle tradizioni culturali locali e del patrimonio artistico, architettonico e paesaggistico;
Art. 4 – Valori
Posto che l’esistenza umana è indissolubile dagli insiemi culturali, ambientali e sociali in cui si colloca, l’Associazione si pone l’obbiettivo di creare un laboratorio di idee per esaltare l’identità individuale, come base per l’appartenenza collettiva, e per sviluppare e ripensare proposte che permettano la conquista nella nostra sfera territoriale e globale di nuovi equilibri ecologici.
L’Associazione fa proprie le affermazioni e le speranze di Benedetto XVI contenute nel messaggio “Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato” della 43a Giornata Mondiale della Pace (1° gennaio 2010): “il rispetto del creato riveste grande rilevanza. La sua salvaguardia diventa oggi essenziale per la pacifica convivenza dell’umanità. […] La coscienza ecologica non deve essere mortificata, ma anzi favorita, in modo che si sviluppi e maturi, trovando adeguata espressione in programmi ed iniziative concrete.
Come rimanere indifferenti di fronte alle problematiche che derivano da fenomeni quali i cambiamenti climatici, la desertificazione, il degrado e la perdita di produttività di vaste aree agricole, l’inquinamento dei fiumi e delle falde acquifere, la perdita della biodiversità. […] Saggio è pertanto operare una revisione profonda e lungimirante del modello di sviluppo. L’umanità ha bisogno di un profondo rinnovamento culturale.
[…] Le situazioni di crisi obbligano ad un modo di vivere improntato alla sobrietà e alla solidarietà, con nuove regole e forme d’impegno, puntando con fiducia e coraggio sulle esperienze positive compiute e rigettando con decisione quelle negative. Solo così l’attuale crisi diventa occasione di discernimento e di nuova progettualità. […] L’uomo ha il dovere di esercitare un governo responsabile della creazione, custodendola e coltivandola.
Non è difficile allora constatare che il degrado ambientale è spesso il risultato della mancanza di progetti politici lungimiranti o del perseguimento di miopi interessi economici, che si trasformano, purtroppo, in una seria minaccia per il creato. La crisi ecologica offre, dunque, una storica opportunità per elaborare una risposta collettiva volta a convertire il modello di sviluppo globale in una direzione più rispettosa nei confronti del creato e di uno sviluppo umano integrale, ispirato ai valori propri della carità nella verità.
[…] E’ auspicabile pertanto, l’adozione di un modello di sviluppo fondato sulla centralità dell’essere umano, sulla promozione e condivisione del bene comune, sulle responsabilità, sulla consapevolezza del necessario cambiamento degli stili di vita e sulla prudenza, virtù che indica gli atti da compiere oggi, in previsione di ciò che può accadere domani.”
L’Associazione ritiene necessarie nuove forme di espansioni culturali nei confronti di una certa società “mercantile” in cui la stessa economia deve essere ricontestualizzata all’interno della società, in tutte le sue espressioni politiche, etiche, culturali.
Corollario che accompagnerà l’esistenza stessa dell’Associazione sarà la difesa del territorio, dei diritti del cittadino, dei beni ambientali, culturali, architettonici e di interesse artistico, anche attraverso la denuncia di ogni forma di abuso e deturpamento attuati in violazione di leggi, regolamenti e buon senso, favorendo una loro migliore fruizione collettiva, al fine di affermare, altresì, una seria ricerca ed organica attuazione del bene comune, come esigenza d’amore del prossimo e affinché assuma importanza l’identità della tradizione contro l’indifferenziazione della globalizzazione.
Art. 5 – Ammissione Soci
L’Associazione è aperta a quanti accettano e rispettano lo Statuto e mostrano interesse per la realizzazione delle finalità dell’Associazione.
Coloro che intendono fare parte del’Associazione dovranno redigere una domanda per iscritto, su apposito modulo, da presentare al Consiglio Direttivo, allegando la relativa quota di iscrizione.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Il giudizio del Consiglio Direttivo deve essere motivato ed è appellabile dinnanzi all’Assemblea degli Associati. Il giudizio dell’Assemblea è inappellabile.
In caso di mancata ammissione, la quota di iscrizione verrà restituita all’interessato.
Secondo le normative vigenti in materia di privacy, i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione.
Non saranno ammessi all’Associazione coloro che abbiano riportato condanne penali per gravi reati od abbiano in corso procedimenti penali per reati incompatibili con lo spirito dell’Associazione, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.
Art. 6 – Diritti e doveri degli Associati
Gli Associati hanno il diritto a:
- a. essere coinvolti ed informati su tutte le attività e le iniziative dell’Associazione;
- b. partecipare alle assemblee, effettuare liberamente interventi ed esercitare liberamente diritto di elettorato attivo e passivo;
- c. proporre iniziative di varia natura, entro le finalità previste dallo Statuto;
- d. visionare le deliberazioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea, il rendiconto annuale economico e finanziario, nonché chiedere e ricevere entro trenta giorni copia delle deliberazioni, sostenendo le relative spese di cancelleria e di eventuale spedizione.
- e. recedere dall’Associazione, come previsto dall’art. 7 dello Statuto.
Le eventuali prestazioni degli Associati non sono retribuite. Gli associati hanno diritto al rimborso, secondo disponibilità di bilancio, alle spese sostenute e documentate, effettuate a favore dell’Associazione. A tal proposito sarà necessaria la deliberazione del Consiglio Direttivo.
Nessun Associato ha diritto di pretendere quote del patrimonio dell’Associazione, in nessuna occasione.
Tutti gli Associati hanno il dovere di:
- a. accettare, rispettare ed osservare integralmente le norme dello Statuto;
- b. versare la quota di iscrizione all’Associazione, contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione;
- c. versare le relative quote sociali, di cui all’art. 12, nei tempi e nei modi prescritti;
- d. partecipare attivamente e in modo costante alla vita dell’Associazione e cooperare per raggiungere le finalità previste dallo Statuto, offrendo, secondo proprie capacità e competenze, contributi essenziali per la crescita e il radicamento dell’Associazione nel territorio;
- e. mantenere verso gli altri associati e all’esterno dell’Associazione un comportamento animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onesta, rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle leggi vigenti;
Art. 7 – Soci onorari
Il Presidente e/o l’Assemblea degli Associati possono proporre al Consiglio Direttivo di conferire la qualifica, meramente onorifica, di “Socio onorario” a soggetti che si sono distinti particolarmente in vari ambiti e per le finalità dell’Associazione.
Il Socio onorario non è tenuto al pagamento delle quote associative e non ha diritto di elettorato attivo e passivo, può prendere parte alle riunioni dell’Assemblea degli Associati, con diritto di parola, e può avanzare proposte.
Art. 8 – Decadenza dei Soci
Si decade dalla qualità di socio:
- a. per dimissione volontaria;
- b. per mancato versamento delle quote associative;
- c. per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo;
- d. per causa di morte;
Ciascun Associato può, in qualsiasi momento, notificare al Consiglio Direttivo, mediante comunicazione scritta, la volontà di recesso. Il recesso avrà efficacia dal giorno successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la comunicazione.
L’espulsione è deliberata dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo per gravi ed infamanti atti contro l’Associazione e la collettività, per aver tenuto comportamenti contrari ai principi dell’Associazione, per aver arrecato danno morale e/o materiale all’Associazione e/o a terzi, per sopraggiunte incompatibilità.
Il Consiglio Direttivo è tenuto ad informare l’associato della delibera di espulsione e delle relative motivazioni. La decisione del Consiglio Direttivo è appellabile entro 15 giorni dinnanzi l’Assemblea degli Associati, che dovrà essere convocata dal Presidente. La decisione dell’Assemblea degli Associati è inappellabile.
In qualsiasi caso il provvedimento di espulsione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’Assemblea degli Associati.
In nessun caso, l’associato non ha diritto di rivendicare quote del patrimonio dell’Associazione.
Art. 9 – Organi sociali
Sono Organi sociali dell’Associazione:
- 1. L’Assemblea degli Associati;
- 2. Il Consiglio Direttivo;
- 3. Il Presidente;
- 4. Il Segretario;
- 5. L’economo;
Su indicazione del Presidente, il Consiglio Direttivo potrà eleggere anche un Vicepresidente da individuare tra i Componenti del Consiglio Direttivo.
Art. 10 – Assemblea degli Associati
L’Assemblea è sovrana e rappresenta il massimo organo deliberativo dell’Associazione.
L’Assemblea degli Associati deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l’esame del bilancio preventivo.
La convocazione potrà essere predisposta dal Presidente o richiesta da almeno un terzo degli associati o dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo.
E’ compito del Presidente e del Segretario dare diffusione della convocazione recante l’Ordine del Giorno, mediante avviso scritto, fatto pervenire a tutti gli Associati tramite i mezzi ritenuti idonei dal Consiglio Direttivo e che possano accertare, comunque, l’effettiva ricezione dell’avviso da parte dell’associato (raccomandata, telegramma e-mail, ecc.), almeno otto giorni prima della convocazione.
All’Assemblea spetta:
- a. L’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;
- b. L’elezione del Presidente, del Segretario, del Tesoriere;
- c. L’approvazione del Bilancio;
- d. L’approvazione del Consuntivo;
- e. L’approvazione del Piano annuale di previsione delle iniziative;
- f. L’approvazione di proposte, avanzate dagli Associati, che dovranno essere indirizzate al Consiglio Direttivo per l’approvazione finale;
- g. Il giudizio inappellabile sull’ammissione del socio, in seguito a delibera del Consiglio Direttivo.
- h. Il giudizio inappellabile sull’espulsione dell’Associato che abbia impugnato l’atto deliberato dal Consiglio Direttivo;
- i. L’indicazione al Consiglio Direttivo di Soci onorari;
- j. La ratifica dell’espulsione dell’Associato;
- k. La ratifica della determinazione delle quote associative da parte del Consiglio direttivo;
- l. L’approvazione delle modifiche allo Statuto;
- m. Lo scioglimento dell’Associazione;
In prima convocazione, l’Assemblea si considera validamente costituita se è presente la maggioranza assoluta degli Associati e delibera validamente con la maggioranza dei presenti. In seconda convocazione non è richiesto alcun quorum costitutivo e l’Assemblea delibera validamente con la maggioranza dei presenti, ad eccezione della modifica dello Statuto e dello scioglimento dell’Associazione.
Art. 11 – Il Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 9 membri, compresi il Presidente, il Segretario, il Tesoriere, eletti dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo, che deve essere convocato entro venti giorni dall’elezione, rimane in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Hanno diritto al voto gli Associati che hanno regolato la loro posizione entro cinque giorni prima dell’adunanza dell’Assemblea. Non hanno diritto di elettorato attivo e passivo i Soci onorari.
Il Consiglio Direttivo si riunisce periodicamente ed è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o qualora venga fatta richiesta da almeno tre Consiglieri.
Il Consiglio si considera regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e può deliberare con la maggioranza di essi.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, ove fosse previsto, dal Vicepresidente, da un suo delegato o dal Consigliere più anziano.
Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio decade dalla carica. In tal caso, si procederà alla surroga col primo dei non eletti. In mancanza, il Presidente dovrà convocare l’Assemblea per l’elezione del nuovo componente.
Il Consiglio:
- a. Elabora gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione;
- b. Delibera sull’ammissione degli Associati;
- c. Determina le quote associative;
- d. Su indicazione del Presidente, elegge, al suo interno, il Vicepresidente;
- e. Redige annualmente il Bilancio e il Consuntivo che dovranno essere approvati dall’Assemblea.
- f. Redige la Relazione sulle attività realizzate la quale dovrà essere a disposizione dell’Assemblea e letta integralmente in occasione dell’Assemblea in occasione del rinnovo annuale del tesseramento.
- g. Cura la tenuta e l’aggiornamento del Libro di cassa, del Libro degli Associati, del Libro delle adunanze e delle delibere dell’Assemblea, del Libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio Direttivo; Detti libri saranno in ogni momento consultabili dagli Associati i quali hanno il diritto di chiedere, a loro spese, estratti.
- h. Valuta le proposte degli Associati;
- i. Delibera l’espulsione degli Associati.
Art. 12 – Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere
L’elezione delle cariche associative avviene in seno all’Assemblea degli Associati in occasione della scadenza naturale del mandato. In caso di dimissioni o decadenza si procede all’elezione per la sola carica rimasta vacante.
L’elezione può avvenire a scrutinio segreto o per acclamazione.
Al Presidente spetta la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi. E’ compito del Presidente stimolare la partecipazione attiva dei soci alla vita dell’Associazione, vigilare sul rispetto dei fini statutari e incrementare lo sviluppo dell’Associazione stessa.
Al Segretario spetta redigere il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo, dell’Assemblea degli Associati, ed, inoltre, provvedere a formulare, su indicazione del Presidente e del Consiglio Direttivo, i punti all’Ordine Del Giorno dell’Assemblea degli Associati.
Il Tesoriere custodisce i fondi appartenenti all’Associazione e tiene aggiornata la contabilità. Ha obbligo di presentare al Consiglio e di illustrare all’Assemblea lo schema di Bilancio e il Consuntivo.
Il Consiglio Direttivo potrà eleggere al suo interno il Vicepresidente che sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.
Art. 13 – Quote associative
Al momento della domanda di ammissione è richiesto il pagamento della quota d’iscrizione, determinata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea. In caso di mancata ammissione si procede alla restituzione dell’intera somma all’interessato.
Gli Associati sono tenuti annualmente a rinnovare l’adesione all’Associazione, versando la quota associativa determinata dal Consiglio Direttivo.
Il mancato pagamento delle quote associative nelle modalità e nei tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo rappresenta giusta causa di decadenza dell’Associato.
Coloro che non procedono a regolare la loro situazione, entro cinque giorni dall’adunanza, perderanno diritti e doveri.
Tutti gli Associati, in piena libertà, potranno elargire ulteriori contributi economici, a fondo perduto, di qualsiasi entità per le attività dell’Associazione.
E’ vietata ogni forma di trasmissione della quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
Art. 14 – Il patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- a. dalle quote di iscrizione dei singoli Associati;
- b. dalle quote associative che annualmente vengono versate dagli Associati;
- c. da eventuali contributi, donazioni e lasciti di Associati e/o di terzi;
- d. da eventuali contributi di privati o di enti pubblici;
- e. da eventuali proventi dell’attività svolta dall’Associazione;
- f. da qualsiasi altra fonte prevista dalle norme vigenti;
In nessun caso l’Associato ha diritto di rivendicare quote del patrimonio dell’Associazione.
E’ fatto divieto distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 15 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione per qualunque causa è deliberato dall’Assemblea degli Associati con la maggioranza qualificata consistente nei due terzi degli Associati. La procedura è regolata dalle disposizioni contenute nel Codice civile.
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà interamente devoluto ad associazioni con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 16 – Modifica statuto
La modifica del presente Statuto può essere deliberata dall’Assemblea, nel rispetto delle normative vigenti.
Il Consiglio Direttivo può vagliare una proposta di emendamento dello Statuto che dovrà essere approvata dall’Assemblea.
Per l’approvazione delle modifiche allo Statuto è necessaria la maggioranza qualificata consistente nei due terzi degli Associati.
Art. 17 – Norma di rinvio
Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative ed in particolare alle norme in materia di enti contenute nel Libro I del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice civile, nonché alle disposizioni del Decreto legislativo 460/97.
L’Assemblea degli Associati fondatori, dopo aver accuratamente letto e visionato il testo, all’unanimità, approva integralmente lo Statuto dell’Associazione Culturale Symmachia.
Per il presente Statuto si è in attesa della registrazione Onlus